Art. 1.
(Contratti di insediamento).

      1. I contributi pubblici, comunque denominati, erogati, sotto qualsiasi forma, alle imprese che si insediano sul territorio nazionale sono concessi previa stipulazione dei relativi contratti di insediamento ai sensi del comma 2 e nel rispetto degli obblighi in esso contenuti.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula con le imprese interessate i contratti di cui al comma 1. Essi devono prevedere:

          a) il piano industriale;

          b) l'impegno al mantenimento delle unità produttive per almeno venticinque anni dall'insediamento nel territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4;

          c) l'assunzione da parte dell'impresa della responsabilità sociale per gli effetti sociali e ambientali riconducibili alle proprie attività produttive e commerciali;

          d) l'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l'impegno alla stabilizzazione dei neoassunti entro tre mesi dall'avvio dell'attività;

          e) la realizzazione, con il contributo economico, logistico e tecnico delle amministrazioni locali, di strutture di utilità sociale in favore dei dipendenti e della comunità locale.

      3. Le imprese che sottoscrivono contratti di insediamento sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani industriali.

 

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